|
summit Roma 28 novembre 2023 |
| | | |
| |
| | | ONORARI INDENNITA' RIMBORSI DI SPESE
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI TRIBUTARISTI L.A.P.E.T. .
Premessa
In conformità alle Direttive comunitarie, nonché ai rilievi mossi dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il presente tariffario professionale ha valore di guida per il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie, aderente alla L.A.P.E.T., ai fini della richiesta di un compenso equo e decoroso in relazione alla prestazione svolta.
Il rispetto dell'enunciato di cui al presente tariffario vincola gli Associati solo in presenza di specifiche norme deontologiche o disposizioni di legge.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Art. 1 - Contenuto della tariffa
La presente tariffa stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la liquidazioni dei compensi spettanti agli Associati della L.A.P.E.T. Libera associazione periti ed esperti tributari per lo svolgimento della attività professionale di consulente in materie contabili, fiscali e tributarie. Art. 2 - Classificazione dei compensi
I compensi si distinguono in:
- onorari
- indennità
- rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno Art. 3 - Modalità per la determinazione dei compensi
I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa. Per la determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica, tenendo conto del risultato economico conseguito. Art. 4 - Modalità per la determinazione del valore della pratica
Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, occorre far riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli del presente tariffario. Art. 5 - Onorari massimi
Quando il presente tariffario non prevede limiti, gli onorari massimi si determinano tenendo conto della sede, dell'importanza e della complessità dell'incarico. Art. 6 - Maggiorazioni particolari
Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 25%. Art. 7 - Riduzioni particolari
Il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie esercente la professione in un comune ubicato in una delle zone svantaggiate individuate da Direttive Comunitarie od il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può ridurre gli onorari fino ad un massimo del 40%. Medesima riduzione può essere applicata dal consulente in materie contabili, fiscali e tributarie che esercita l'attività da meno di quattro anni, indipendentemente dall'ubicazione del luogo di esercizio dell'attività. Art. 8 - Emissione della parcella
Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica. Quando l'incarico sia di lunga durata, il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto con cadenza periodica contrattualmente stabilita.
Trascorsi due mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva. Art. 9 - Incarichi da più clienti
Quando il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
I clienti che usufruiscono del trattamento su esposto sono obbligati solidalmente fra di loro nei confronti del consulente. Art. 10 - Incarico non giunto a compimento
Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento dell'interruzione dell'incarico, oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute. Art. 11 - Svolgimento della pratica con il concorso del cliente o di terzi
Qualora si pervenga alla definizione della pratica, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%. Art. 12 - Spese di viaggio e di soggiorno
Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe, con applicazione esclusivamente agli onorari non espressamente specificati.
PARTE SECONDA - RIMBORSI Dl SPESE
Art. 13 - Spese generali di studio
La maggiorazione a titolo di rimborso delle spese generali di studio non può eccedere il 5% dell'importo per onorari indicati in parcella. Art. 14 - Spese di viaggio e di soggiorno
Al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori della sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in base alle spese effettivamente documentate a piè di lista, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle Tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
Il rimborso spese così individuato può essere maggiorato sino ad un massimo del 30% a titolo di spese accessorie.
PARTE TERZA - INDENNITA'
Art. 15 - Indennità
Al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano le seguenti indennità:
per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
del professionista titolare: € 41,00 per ora o frazione di ora
dei collaboratori e sostituti: € 18,00 per ora o frazione di ora
per protocollo ed archiviazione della pratica: € 25,00
per la predisposizione di copie di documenti di lavoro: € 1,00 per ogni facciata
per la domiciliazione del cliente presso lo studio: sino a € 154,00 mensili
per la richiesta di documenti presso enti pubblici: sino a € 31,00
per la vidimazione dei registri e libri sociali obbligatori: sino a € 31,00
PARTE QUARTA - ONORARI
Art. 16 - Classificazione degli onorari
Gli onorari si distinguono in:
- onorari specifici
- onorari graduali Art. 17 - Onorari preconcordati
In alternativa agli onorari di cui all'articolo 16 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari. Tale accordo dovrà risultare per atto scritto. Nell'accordo dovranno essere precisati i termini di risoluzione dal contratto. Art. 18 - Determinazione degli onorari graduali
Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano gli onorari graduali di cui alla seguente tabella:
Scaglione della pratica
fino a € 25.822,00 - da € 25.822,00 a € 51.645,00 - da € 51.645,00 a € 154.937,00 - da € 154.937,00 a € 309.874,00 - >€ 309.874,00
I) Prestazioni specifiche:
a) Consultazioni telefoniche
Minimo 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00
Massimo 10,00 12,00 15,00 20,00 25,00
b) Riunioni con il cliente o suoi mandatari - per ora presso lo studio del professionista
Minimo 7,00 12,00 15,00 20,00 31,00
Massimo 15,00 20,00 25,00 31,00 51,00
c) Riunioni con pi par parti - per ora presso lo studio del professionista
Minimo 12,00 20,00 31,00 41,00 51,00
Massimo 25,00 31,00 41,00 51,00 77,00
d) Partecipazioni ad assemblee societarie
Minimo 15,00 31,00 41,00 51,00 61,00
Massimo 31,00 41,00 51,00 61,00 103,00
II) Altre prestazioni tecniche:
a) Esame e studio della pratica e di documentie ricerche in archivi pubblici e privati - per ora o frazione
Minimo 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00
Massimo 10,00 12,00 15,00 20,00 31,00
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanzeo programmi operativi - per facciata formato protocollo
Minimo 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Massimo 20,00 25,00 31,00 41,00 51,00
c) Redazione di statuti, atti costitutivi eregolamenti - per facciata formato protocollo
Minimo 10,00 15,00 20,00 31,00 38,00
Massimo 25,00 31,00 41,00 51,00 77,00
d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di attio documenti nel registro delle imprese
Minimo 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Massimo 20,00 25,00 31,00 41,00 51,00 Art. 19 - Amministrazione di aziende
Gli onorari per l'amministrazione di aziende devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50% Art. 20 - Amministrazione di patrimoni e di beni
Qualora al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie venissero delegati compiti di amministrazione ordinaria di beni produttivi di redditi o censi il compenso dovrà essere preconcordato. In assenza si potrà far riferimento ad analoghe tariffe professionali. Art. 21 - Custodia e conservazione di beni
Per la custodia e conservazione di beni al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano onorari ragguagliati ad anno, determinati in misura compresa tra lo 0,1% e lo 0,3% del valore dei beni.
In caso di custodia a seguito di sequestro conservativo, gli onorari sono maggiorati sino ad un massimo del 25%.
Onorario annuo minimo € 129,00 Art. 22 - Liquidazione di aziende
Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano i seguenti onorari qualora venga assunta la carica di liquidatore: - con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
fino a € 129.114,00 il 4%;
per il di più fino a € 516.456,00 il 3%;
per il di più fino a € 2.582.284,00 il 2%;
per il di più oltre a € 2.582.284,00 l'1%;
un compenso pari allo 0,15% delle passività definitivamente accertate.
Onorario minimo € 774,00 Art. 23 - Perizie valutazioni e pareri
Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti Autorità Giudiziarie, Amministrative, Finanziarie, Enti. Arbitri e Periti, nonchè per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti sono determinati come segue:
perizie, motivati pareri e consulenze - Sul valore della pratica:
fino a € 129.114,00 il 3%
per il di più fino a € 516.456,00 il 2%
per il di più fino a € 2.582.284,00 l'1%
per il di più oltre a € 2.582.284,00 lo 0,5%.
0norario minimo € 387,00
valutazione di singoli beni e diritti - Sull'ammontare dei valori:
fino a € 129.114,00 l'1%
per il di più fino a € 516.456,00 lo 0,5%
per il di più fino a € 2.582.284,00 lo 0,25%
per il di più fino a € 5.164.568,00 lo 0,1%
per il di più oltre € 5.164.568,00 lo 0,05%;
0norario minimo € 258,00 Art. 24 - Impianto e tenuta di contabilità.
Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.
Per gli incarichi di tenuta di contabilità. compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie competono i seguenti onorari:
Contabilità ordinaria
In alternativa
per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 1,00 a € 3,00;
per le rilevazioni che comportino più dì un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 1,00 a € 2,00;
fino a 500 rilevazioni contabili annue da € 929,00 a € 2.065,00;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da € 2.065,00 a € 4.648,00;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 103,00 a € 180,00 ogni 100 rilevazioni.
un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a € 154.937,00: tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a € 309.874,00: tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di più fino a € 619.748,00: tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a € 2.582.284,00: tra lo 0,075% e lo 0,25%;
per il di più oltre € 2.582.284,00: tra lo 0,025% e lo 0,075%;
0norario minimo annuo € 774,00
Contabilità semplificata
fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 619,00 a € 929,00;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 826,00 a € 1.549,00;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,00 a € 2.065,00;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 154,00 a € 258,00 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
Onorario minimo annuo € 516,00
Art. 25 Bilancio
Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge, sulla scorta dei dati forniti dal cliente, sono determinati nel modo seguente.
In alternativa:
sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonchè delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino a € 129,00 lo 0.5%;
per il di più fino a € 258.228,00 lo 0,25%;
per il di più fino a € 516.456,00 lo 0,125%;
per il di più fino a € 1.291.142,00 lo 0,075%;
per il di più fino a € 2.582.284,00 lo 0,04%;
per il di più fino a € 5.164.568,00 lo 0,025%;
per il di più fino a € 12.911.422,00 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 25.822.844,00 lo 0,006%;
per il di più oltre a € 25.822.844,00 lo 0,005%;
sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a € 516.456,00 lo 0,15%;
per il di più fino a € 1.291.142,00 lo 0,075%;
per il di più fino a € 2.582.284.00 lo 0,04%;
per il di più fino a € 5.164.568,00 lo 0,02%;
per il di più fino a € 12.911.422,00 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 25.822.844,00 lo 0,0075%;
per il di più oltre a € 25.822.844,00 lo 0,005%;
0norario minimo € 516,00
Agli onorari previsti nel primo comma è applicata una riduzione sino ad un massimo del 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività o che la stessa sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
Ai predetti onorari è applicata una ulteriore sino ad un massimo del 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
Gli onorari su indicati possono essere preconcordati nel rispetto dei principi generali di cui al presente tariffario. Art. 26 - Situazioni contabili periodiche
Al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano onorari compresi tra un minimo di € 51,00 ed una massimo di L. 500.000 per la predisposizione di situazioni contabili periodiche sulla scorta dei dati forniti dal cliente. Art. 27 - Funzioni di sindaco
Per le funzioni di sindaco di società ed enti, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie, oltre ai rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
l'espletamento delle verifiche trimestrali;
i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, con esclusione di quella portante all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del Comitato Esecutivo, nonchè per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio Sindacale, con esclusione di quelle indette per le verifiche trimestrali, - finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.
L'onorario di cui alla lettera a) del primo comma è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, e determinato come segue:
- fino a € 258.228,00: da € 516,00 a € 619,00;
- oltre e fino a € 2.582.284,00: da € 619,00 a € 1.239,00;
- oltre e fino a € 25.822.844: da € 1.239,00 a € 2.478,00;
- oltre € 25.822.844,00: da € 2.478,00 a € 4.131,00.
Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggioranza o minore permanenza nella carica.
L'onorario di cui alla lettera b) del primo comma è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
- fino a € 103.291,00: da € 516,00 a € 774,00;
- oltre e fino a € 516.456,00: da € 774,00 a € 1.291,00;
- oltre e fino a € 2.582.284,00: da € 1.291,00 a € 2.065;
- oltre e fino a € 10.329.137,00: da € 2.065,00 a € 3.098,00;
- € 10.329.137,00 e oltre: € 3.098,00
N.b: un aumento di € 516,00 ogni € 5.000.000,00 o frazione di € 5.000.000,00.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al singolo godimento di redditi patrimoniali, il compenso può essere ridotto sino ad un massimo del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
Qualora il consulente in materie contabili, fiscali e tributarie abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50% Art. 28 - Funzioni di revisore in enti pubblici
Al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie, revisore in Enti Pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente, commisurati rispettivamente:
- alle entrate degli enti anzichè ai componenti positivi di reddito;
- al fondo di dotazione anzichè al patrimonio netto;
- al fondo di dotazione anzichè al capitale sociale.
Art. 29 - Arbitrati e componimenti amichevoli
Gli onorari spettanti al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie investito della funzione di arbitro o amichevole compositore devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 17 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati ai sensi dell'art. 12 della presente tariffa.
Onorario minimo € 258,00
Art. 30 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni di valore:
- fino a € 103.291,00: dal 2% al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,00: dall'1% al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,00: dallo 0,5% all'1%;
- per il di più fino a € 10.329.137,00: dallo 0,25% allo 0,5%;
- per il di più oltre € 10.329.137,00: dallo 0,1% allo 0,25%;
0norario minimo € 516,00
Se trattasi di società cooperative o di associazioni agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra i 10% ed il 50%. Art. 31 - Consulenza contrattuale
Per la consulenza ed assistenza nella transazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonchè al recesso ed esclusione di soci, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni di valore:
- fino a € 51.645,00: dal 2% al 5%;
- per il di più fino a € 258.228,00: dall'1,25% al 3%;
- per il di più fino a € 1.032.913,00: dallo 0,75% al 2%;
- per il di più fino a € 2.582.284,00: dallo 0,4% all'1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284: dallo 0,2% allo 0,75%.
Onorario minimo € 154,00
Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni di valore:
- fino a € 25.822,00: dall'1% al 6%;
- per il di più fino a € 129.114,00: dallo 0,75% al 4%;
- per il di più fino a € 516.456,00: dallo 0,5% al 3%;
- per il di più fino a € 2.582.284,00: dallo 0,25% all'1,25%;
- per il di più oltre a € 2.582.284,00: dallo 0,15% all'1%.
Onorario minimo € 154,00 Art. 32 - Assistenza tributaria
Gli onorari specifici sono determinati con riferimento alla seguente tabella:
A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi
Aa) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percepente 5,00
Ab) per ciascun documento o copia di documento allegato 1,00
Ac) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:
Ac1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 15,00
Ac2) per la dichiarazione dei redditi delle società di di persone 31,00
Ac3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche 51,00
Ac4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta - non comprendente redditi di lavoro dipendente 18,00
B) Dichiarazioni I.V.A. 77,00
C) Dichiarazioni di successione
Ca) per ogni cespite dichiarato 18,00
Cb) per ogni passività dichiarata 5,00
D) Dichiarazioni INVIM 77,00
E) Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie 51,00
F) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari 38,00 Gli onorari graduali, da cumulare con i su indicati onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica con riferimento alla seguente tabella:
Valore della pratica:
fino a € 51.645,00 - da € 51.645,00 a € 516.456,00 - > € 516.456,00
1) Dichiarazioni dei redditi, I.V.A., successione, INVIM, visto di conformità
Minimo 15,00 51,00 129,00
Massimo 103,00 309,00 516,00
2)Ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie
Minimo 20,00 154,00 774,00
Massimo 206,00 1.549,00 2.582,00
3) Comunicazioni denunce, esposti, istanze,memorie, risposte a questionari indirizzati a Uffici Finanziari
Minimo 20,00 51,00 129,00
Massimo 103,00 387,00 516,00
- per le dichiarazioni dei redditi: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
- per le dichiarazioni I.V.A.: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
- per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
- per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
- per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati. Art. 33 - Rappresentanza tributaria
Gli onorari graduali sono determinati con riferimento alla seguente tabella:
Valore della pratica
fino a € 10.329,00 - da€10.329,00 a € 51.645,00 - da € 51.645,00 a € 516.456,00 - > € 516.456,00
a) Interventi presso Uffici Finanziari
Minimo 20,00 25,00 41,00 77,00
Massimo 25,00 41,00 77,00 129,00
b) Interventi in occasione di verifiche fiscali
Minimo 25,00 36,00 51,00 77,00
Massimo 35,00 51,00 77,00 129,00
c) Interventi presso le Commissioni - Tributarie
Minimo 77,00 103,00 154,00 258,00
Massimo 103,00 154,00 258,00 774,00
I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora: gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate. Art. 34 - Consulenza tributaria
Al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie per la consulenza tributaria diversa dalle prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria competono onorari determinati tra l'1% e il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 32. Art. 35 - Consulenze aziendali
Per ogni altra consulenza aziendale non esplicitata in altri articoli del presente tariffario, al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie competono onorari determinati tra lo 0,15% e il 3% del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4. Art. 36 - Consulenza aziendale continuativa e generica
Per la consulenza aziendale continuativa al consulente in materie contabili, fiscali e tributarie competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, tenendo conto dei limiti indicati dal presente tariffario.
PARTE QUINTA - NORME FINALI
Art. 37 - Entrata in vigore
Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio nazionale dell'Associazione.
|
Contenuti multimediali allegati a questa pagina |
| |
| | |