Il Codice Deontologico
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Legge n.4 2013
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Premessa

Il presente Codice contiene principi e doveri che il Tributarista deve osservare nell'esercizio della professione, a tutela dei clienti, dei terzi e della correttezza dei comportamenti.
Il codice si compone di due parti: la prima attinente i principi generali e la seconda attinente le norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche ed etiche che il tributarista deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale.
Il presente Codice si applica a tutti i Tributaristi iscritti all'Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.
L'inosservanza dei principi del presente codice, contraria al decoro e/o al corretto esercizio della professione, costituisce violazione che comporta l’applicazione dell'azione disciplinare

 

 

PARTE PRIMA

Doveri Generali

Il Tributarista fornisce consulenza ed opera, con la propria capacità tecnica, nel settore tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale in ambito pubblico e privato.

Egli deve esercitare la professione in piena indipendenza ed autonomia, utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle vigenti norme, le proprie conoscenze e le capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni.

Le prestazioni effettuate dal Tributarista devono tendere al soddisfacimento degli obiettivi che il cliente intende conseguire, ma devono essere conformi alle norme di legge. Dovrà essere, per tal motivo, rifiutato qualunque incarico che possa comportare violazioni alle stesse o che sia lesivo, in forma fraudolenta, dei legittimi interessi dei terzi. Nell'esercizio della professione il tributarista deve ispirarsi a principi di massima riservatezza, evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie e/o informazioni acquisite nell’ambito dell’incarico ricevuto o in conseguenza dello stesso.
Il Tributarista ha l’obbligo di sviluppare al massimo il livello della propria conoscenza, abilità e competenza professionale attraverso percorsi di formazione continua, in relazione a quanto previsto dai regolamenti, in materia, emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale


 

PARTE SECONDA (Norme Deontologiche)

Rapporti tra il tributarista ed il cliente


Art. 1  
Il Tributarista deve osservare e rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza sia nell’esercizio della professione che nei rapporti personali e deve attuare un comportamento irreprensibile e consono al decoro della professione.

Art. 2 
Una volta accettato l'incarico, la posizione personale, la situazione patrimoniale, la nazionalità, l’etnia, l’ideologia politica e religiosa, il sesso e la classe sociale del cliente, non devono influenzare, in maniera assoluta, la condotta del Tributarista.

Art. 3 
Nell'espletamento dell'incarico il Tributarista deve operare con diligenza, perizia e correttezza senza condizionamenti da parte del cliente.

Art. 4 
All'atto del conferimento dell'incarico, il compenso é pattuito per iscritto mediante un preventivo di massima comprensivo di spese, oneri ed eventuali interessi.
Il tributarista deve rendere noto obbligatoriamente il grado di complessità dell'incarico e comunicare al proprio cliente i dati della polizza di Responsabilità Professionale stipulata a garanzia di eventuali danni provocati nell'esecuzione del mandato.
La parcella deve essere formulata in maniera chiara e trasparente per consentire al cliente l'individuazione del tipo di prestazione ed il corrispondente onorario.

Art. 5 
Nell'espletamento dell'incarico professionale il tributarista avrà cura di aggiornare il cliente con spontanei e periodici ragguagli in ordine allo stato delle pratiche svolte.
In ogni caso dovrà sempre fornire con chiarezza le informazioni richieste dal cliente al quale dovrà altresì rendere conto di eventuali somme ricevute in deposito.

Art. 6 
Il Tributarista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato, se a lui imputabili.
Nel rilasciare un parere, scritto o verbale, il Tributarista deve evitare la genericità delle risposte e, pur evidenziando elementi di eventuale obiettiva incertezza, deve esprimersi in termini chiari e privi di qualsivoglia ambiguità.

Art. 7 
Il tributarista avrà cura che anche i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nel presente codice.

Art. 8 
Il tributarista deve identificare la propria figura professionale con i titoli di studio posseduti e dovrà fare espresso riferimento alla legge n. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente o con terzi.

Art. 9 
Nel caso di rinuncia all’incarico, il Tributarista deve darne tempestiva comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata o p.e.c. motivandone le ragioni. Egli deve comunque comportarsi in maniera idonea a non pregiudicare gli interessi dello stesso, In ogni caso, è obbligato a restituire al cliente su richiesta e senza ritardo, previo rilascio di relativa ricevuta, la documentazione conservata in virtu’ e durante l’esecuzione del mandato.

Rapporti tra il tributarista ed i colleghi


Art. 10  
Il Tributarista, nei rapporti con i colleghi, deve comportarsi con correttezza, lealtà, cortesia e solidarietà. Egli deve astenersi dall’esprimere giudizi in qualsiasi momento e luogo in merito all’attività professionale svolta dagli stessi.

Art. 11 
Il Tributarista deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche appartenenti ad albi, altre associazioni o categorie professionali tali da favorire il dialogo e la collaborazione. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti o contrari alla morale finalizzati ad acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti. Il professionista può promuovere la propria attività con messaggi ispirati all'immagine della professione. La comunicazione, in tal senso, deve essere veritiera, corretta e trasparente e non deve mai essere formulata in maniera ingannevole o comparativa

Art. 12 
Nel caso di acquisizione di clientela proveniente dallo studio di un collega, il Tributarista deve accertarsi ed acquisire idonea e formale documentazione atta a provare la manifestazione del recesso dall'incarico professionale precedente e verificare eventuali pendenze, anche di ordine economico, subordinando l’assunzione dell'incarico alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso. Il Tributarista che venga sostituito da altro collega, deve prestare al subentrante piena collaborazione.

Art. 13 
Il tributarista che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di rilievo non deve utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.

Art. 14 
Il tributarista che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale al fine di far promuovere un tentativo di bonario componimento.
Solo successivamente potrà darà corso alla procedura prevista dallo statuto per quanto attiene gli aspetti associativi o di altra natura.

Rapporti tra il tributarista e terzi


Art. 15  
Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in particolare modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pubblica Amministrazione, il Tributarista deve comportarsi in maniera dignitosa e cortese.

Rapporti tra il tributarista e l'Associazione


ART. 16
Il tributarista s'impegna a favorire lo spirito associativo ed a non far mancare la propria personale disponibilità a favore dell'Associazione rispettando lo Statuto e i Regolamenti della stessa.

 

 

 

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